Un fax spedito via internet vale come prova?

In breve

Può essere prodotto in giudizio: per l’art. 2712 del Codice civile le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità, e non conta se il fax parte da un apparecchio o da un sito. Se viene contestato, il suo peso si valuta caso per caso: la ricevuta di trasmissione mostra un collegamento con un numero a un’ora precisa, ma tace sul contenuto dei fogli e su un’eventuale lettura.

Prima ammesso, poi pesato

Il Codice civile (artt. 2712 e 2719) dà valore alle riproduzioni e alle copie finché la controparte non ne contesta la conformità; nei rapporti con la pubblica amministrazione, l’art. 38 del DPR 445/2000 consente di inviare istanze e dichiarazioni anche per fax. Un fax non viene quindi escluso a priori, e poco importa se è uscito da un apparecchio d’ufficio o da un servizio come FaxTelecom.

Il giudice valuta poi quanto vale l’elemento. Un fax resta una copia: convince tanto più quanto meglio si inserisce in un insieme coerente di documenti.

Cosa dimostra la ricevuta di trasmissione

Con l’opzione da 2,99 € IVA inclusa ricevi due PDF: una ricevuta di richiesta e una ricevuta di trasmissione. Quest’ultima data il collegamento, identifica il numero raggiunto e indica quante pagine sono passate. Non dice nulla del testo stampato, né di chi l’ha preso dal vassoio.

Archiviala insieme al PDF esatto che hai inviato e conserva gli scambi intorno: solleciti, risposte, appunti di telefonate. Il nostro articolo sulla prova di trasmissione di un fax spiega come costruire questo fascicolo.

Quando serve altro

Una disdetta che richiede la raccomandata con ricevuta di ritorno, un atto che vuole la firma originale, un atto da notificare per mezzo dell’ufficiale giudiziario: lì il fax informa ma non sostituisce la formalità. Quando serve una prova di consegna opponibile, la PEC è di solito il canale più solido. Leggi il contratto o la norma che regola la tua pratica prima di scegliere il canale.

Punti chiave

  • Art. 2712 c.c.: piena prova se la conformità non è contestata.
  • La ricevuta attesta collegamento, ora e numero di pagine.
  • Né il contenuto né la lettura sono dimostrati dalla ricevuta.
  • Per alcuni atti restano obbligatori raccomandata, PEC o originale.

Torna al centro assistenza